RLS, acronimo che sta per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è altro che la persona eletta, designata, al fine di rappresentare i lavoratori sugli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. L’RLS è il fiduciario dei lavoratori e per loro conto sorveglia la qualità degli ambienti di lavoro, partecipa alla prevenzione dei rischi e soprattutto funge da anello di congiunzione tra datore di lavoro, lavoratori, sindacati e istituzioni. Alla luce di quanto detto la presenza di almeno un RLS in ogni azienda risulta tanto fondamentale quanto obbligatoria, anche nelle aziende aventi un solo lavoratore.
L’RLS NEL DETTAGLIO
Come indicato dalla normativa vigente l’RLS viene eletto dai lavoratori. Nelle aziende con massimo 15 dipendenti la scelta ricade tra gli stessi, nelle aziende con un numero più elevato di lavoratori l’RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali e, solamente ove mancanti, tra i lavoratori stessi. In caso di mancata elezione il datore di lavoro provvede alla nomina di un RLS Territoriale, figura esterna che si occupa di più aziende e che prevede il versamento di un contributo annuo. Nelle aziende con un solo lavoratore, solitamente, la nomina avviene tramite autonoma proposta del dipendente stesso.
In linea generale il numero minimo di RLS da eleggere varia in base alle dimensioni dell’azienda, ne è sufficiente uno nelle aziende da 1 a 200 dipendenti, tre per le aziende dai 201 ai 1000 dipendenti e sei nelle ditte con più di 1000 dipendenti. A nomina avvenuta, il Datore di Lavoro invia una comunicazione telematica contenente gli estremi del/dei RLS all’INAIL, tale comunicazione deve essere ripetuta annualmente fermo restando la durata del mandato pari a tre anni.
L’RLS, una volta eletto/a, è tenuto a seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore, riguardante materie inerenti la sua attività a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici. Nell’esplicitare le sue funzioni l’RLS viene consultato dal Datore di Lavoro in occasione della Valutazione dei rischi e dell’elaborazione del documento, dell’individuazione/programmazione/realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda, della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, dei programmi di gestione delle emergenze, dell’attività di prevenzione incendi e pronto soccorso unitamente all’organizzazione della relativa formazione.
L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08) di fatto controlla le condizioni di rischio nell’azienda e in caso di variazione delle stesse chiede al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione, promuove le attività per la salute e la sicurezza (come l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee), formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione, partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti riportando agli stessi adeguate osservazioni e avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo. L’RLS inoltre può formulare ricorsi alle autorità competenti, a seguito di comprovate segnalazioni senza esito al datore di lavoro, nei casi in cui le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi non risultino idonee.
Nel prossimo approfondimento tratteremo il tema dell’ergonomia nelle sue sfaccettature, soffermandoci sull’utilità e sulla semplicità di applicazione.
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