Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge 56/2024, che ha convertito il D.L. 19/2024 dello scorso 2 marzo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, introducendo delle variazioni all’art. 29, comma 19 del D.L., che a sua volta aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08.
Nello specifico, la riformulazione dell’art. 27 del D.lgs. 81-08 introduce il sistema di qualificazione tramite crediti per le Imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, i quali a partire dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della cosiddetta patente a punti.
Di seguito riportiamo i principali aggiornamenti introdotti dalla Legge.
GLI OBBLIGHI E I REQUISITI PER LA PATENTE A PUNTI
L’aggiornamento dell’art. 27 del D.lgs. 81-08 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” siano dotate di una patente a punti.
Questo documento verrà rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in formato digitale, alle Imprese o ai lavoratori autonomi in possesso delle seguenti caratteristiche:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, per le Imprese e i lavoratori autonomi che non hanno sede in Italia, è sufficiente possedere un documento analogo emesso dall’autorità competente del loro Paese d’origine e, nel caso di Stati non appartenenti all’Unione Europea, riconosciuto dalla Legge italiana.
I PUNTEGGI E LE DECURTAZIONI NELLA PATENTE A PUNTI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere decurtati nel caso in cui l’Impresa o il lavoratore autonomo compiano almeno una delle 29 fattispecie di violazioni riconosciute dalla Legge 56/2024, allegato I-bis.
Il numero minimo di crediti ammissibili per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è di 15. Superato questo limite non è più possibile farlo. Ci sono tuttavia delle condizioni in cui è possibile, per il soggetto dotato di meno di 15 punti nella patente a crediti, terminare l’attività oggetto del contratto: se i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore dell’attività, oppure nel caso in cui non vengano applicati i provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.lgs. 81-08.
La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emessi contro i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle Imprese, o contro i Lavoratori autonomi. Il comma 7 dell’art. 27 specifica che essi includono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della Legge 689-81.
La Legge 56/2024 afferma che l’Amministrazione che ha emesso i provvedimenti ha a disposizione 30 giorni per comunicarli all’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale provvederà alla decurtazione dei crediti.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 27 stabilisce che, se durante lo stesso accertamento ispettivo vengono riscontrate più di una violazione tra quelle elencate nell’allegato I-bis, la decurtazione dei crediti non può superare il doppio della sanzione prevista per la violazione più grave.
IL VALORE DELLE SANZIONI E I SOGGETTI ESENTATI DALLA PATENTE A PUNTI
La Legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ai 6.000,00 Euro alle Imprese e ai Lavoratori autonomi operativi nei cantieri, ma privi della Patente a punti o con un punteggio inferiore a 15.
Inoltre indica come esenti dal possesso della patente a punti le Imprese in possesso dell’attestazione SOA, con classifica di importi pari o superiore alla III.
NUOVI AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Il testo della Legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per:
- L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento della patente a punte e dei contenuti informativi di quest’ultima;
- La definizione dei presupposti e della procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione, di cui al comma 8;
- L’individuazione dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti, rispetto al punteggio iniziale, nonché delle modalità di recupero dei crediti decurtati.
LE FATTISPECIE DI VIOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 54/2024
Di seguito elenchiamo le fattispecie di violazioni previste dalla Legge 54/2024 ed il relativo numero di punti decurtati:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: – 5
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: – 3
- Omessi formazione e addestramento: – 2
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: – 3
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: – 3
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: – 2
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: – 3
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: – 2
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: – 2
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: – 2
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): – 2
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: – 2
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: – 1
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: – 3
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: – 3
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: – 3
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: – 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: -2
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: – 3
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: – 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: – 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: – 2
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: – 3
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: – 1
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: – 5
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: – 8
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: – 15
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: – 20
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: – 10